Al fine di inquadrare compiutamente, sotto il profilo tecnico catastale, gli immobili che, a decorrere dal 1° luglio 2016, non sono da considerarsi “unità immobiliari” e non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del predetto articolo 86 del CCE, occorre preliminarmente richiamare, per quanto qui di interesse, le seguenti definizioni, di cui all’art. 1 del CCE e all’art. 2 del decreto legislativo n. 33 del 2016:
“una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s”;
- Reti di comunicazione elettronica (art. 1, comma 1, lettera dd, del CCE):
“i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”;
- Rete pubblica di comunicazioni (art. 1, comma 1, lettera aa, del CCE):