D.L. 10/09/2021, n. 121 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 10/09/2021, n. 121

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali.
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Premessa

N10

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: “Nuovo codice della strada”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: “Riordino della legislazione in materia portuale”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante: “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante: “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;

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Art. 1. - Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”; N1

0b) all’articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: “debole” è sostituita dalla seguente: “vulnerabile” e le parole: “disabili in carrozzella” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”; conseguentemente, nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “debole” e “deboli”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “vulnerabile” e “vulnerabili”; N1

0c) all’articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”; N1

a) all’articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;

4) dei veicoli elettrici;

5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;”;

a-bis) all’articolo 10, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”; N1

a-ter) all’articolo 15:

1) al comma 3, le parole: “, h) ed i)” sono sostituite dalle seguenti: “e h)”;

2) al comma 3-bis, le parole: “da euro 108 ad euro 433” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 216 ad euro 866”;

3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204”; N1

a-quater) all’articolo 23:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Con decreto dell’autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L’osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata”;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l’installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4”;

3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: “dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 4-bis e 7-bis” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario”; N1

a-quinquies) all’articolo 25:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: “le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità” sono inserite le seguenti: “, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria,”;

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

“1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture”; N1

a-sexies) all’articolo 40, comma 11, le parole: “che hanno iniziato l’attraversamento” sono sostituite dalle seguenti: “che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento”; N1

a-septies) all’articolo 50, comma 2, le parole: “3 m” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 m”; N1

a-octies) all’articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica”; N1

a-novies) all’articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico”;

2) al comma 2, le parole: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli” sono sostituite dalle seguenti: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole”;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri”; N1

b) all’articolo 61:

1) al comma 2, le parole “16,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e”; N8

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.”;

b-bis) all’articolo 62, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Qualora

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Art. 1-bis - Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità

N7

1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’

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Art. 1-ter - Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

N7

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:

“75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere;

c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

d) segnalatore acustico;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;

f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

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Art. 2. - Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche

1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio” e le parole: “non oltre il 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2021”. N5

1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l’affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da bandire entro il 31 dicembre 2024 N24. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima società in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale società in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l’importo differenziale direttamente alla società Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione. N25

1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, all’articolo 13-bis del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi”;

b) al comma 4, le parole: “entro il 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre 2021” e le parole: “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 21 dicembre 2021”. N4

2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, è prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e già definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. All’articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: “31 ottobre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. N4

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all’articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l’acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile, quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS S.p.a. provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti. N29

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

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Art. 2-bis - Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l’alta velocità)

N7

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Art. 3. - Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi

1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System”, di seguito denominato “sistema ERTMS”, e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe “B” e l’attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e del la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di trazione. N5

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l’adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” SCMT/SSC o ERTMS “B2” comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS “B3 MR1” comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell’allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell’Allegato 1a al decreto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla data di entrata in

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Art. 4. - Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Segnalazione di apparenti anomalie”;

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Analoga informazione è resa dalle autorità di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorità sanitarie che, nell’esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l’ambiente marino.”;

3) al comma 4, le parole “dei piloti” sono sostituite dalla seguente: “ricevuta”;

b) all’articolo 16, comma 4, le parole “la compagnia non adotti” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti responsabili in base all’ordinamento dello Stato di bandiera non adottino”;

c) all’articolo 18, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima”;

d) all’articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

e) all’allegato I, punto 2, lettera d), le parole “quinquennale in scienze del governo e dell’amministrazione del mare” sono sostituite dalle seguenti: “magistrale conseguito al termine dell’ iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali”.

1-bis. Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, l’amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l’istituzione dell’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è designata autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l’interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239. N4

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all’autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione europea. N4

1-quater. Per la realizzazione e l’aggiornamento dell’interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239 nonché per l’ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema è assegnato all’amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036. N4

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede, per 8 milioni di euro per l’anno 2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. N4

1-sexies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:

“730-bis. Per le finalità di cui al comma 729, per ‘nave abbandonata’ si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l’assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l’armatore o l’eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l’equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall’autorità marittima, ai sensi dell’articolo 73, primo comma, del codice della navigazione nei casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino, ovvero, in tutti gli altri casi, dall’Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocata la nave.

730-ter. Per le finalità di cui al comma 729, per ‘relitto’ si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi”. N4

1-septies. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) N26 i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:

a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell’Autorità di sistema portuale;

b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall’Autorità di sistema po

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Art. 4-bis - Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti

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Art. 5. - Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito denominato “CISMI”, che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI è assegnato un contingente complessivo di venti unità di personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza che è posto integralmente a carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI è preposto il dirigente di ricerca individuato secondo le modalità di cui al secondo periodo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può essere riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennità di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in aggiunta al contingente di cui al secondo periodo, nel limite di spesa di euro 47.000 per l’anno 2021 e di euro 140.000 a decorrere dall’anno 2022, può avvalersi di non più di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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Art. 6. - Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

N9

1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole “ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264” sono soppresse;

2) alla lettera g), dopo le parole “le ispezioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “con le modalità”;

3) alla lettera l), dopo le parole “n. 35 del 2011”, sono aggiunte le seguenti: “, da destinare all’Agenzia per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo”;

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

“4-quater. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L’Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonché, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le mod

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Art. 7. - Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le disposizioni di cui all’articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.

2. All’articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguent

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Art. 7-bis - Istituzione della Giornata nazionale “Per non dimenticare”

N7

1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto con riguardo alla tutela dell’incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle o

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Art. 8. - Disposizioni in materia di incentivi all’acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L

1. In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia”.

1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: “a chi omologa in Italia” fino a: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219” sono sostituite dalle seguenti: “ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219”. N4

1-ter. Il comma 2 dell’articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

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Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari

1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di servizi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso a cura del Commissario. Il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in deroga a quanto previsto dall’arti

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Art. 10. - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1039 è sostituito dal seguente: “1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.”.

2. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all’attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

3. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. N27

4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le “opzioni di costo semplificate” previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. N5

5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazion

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Art. 11. - Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81

1. Per l’attuazione della linea progettuale “Rifinanziamento e Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest”, M1C2 investimento 5.1, nell’ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR, sono istituite nell’ambito del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni:

a) “Sezione Prestiti”, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con dotazione finan

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Art. 12. - Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6-ter, è inserito il seguente:

“Art. 6-quater - (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). — 1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all’Agenzia per la coesione territoriale, il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.

3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.

4. L’Autorità responsabile della gestione del Fondo è l’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia, nell’ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonché ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto previsto dal comma 6.

5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall’ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, è identificata dal codice unico di pr

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Art. 13. - Misure di agevolazioni per i comuni

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La misura è altresì estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri.”. N5

1-bis. All’

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Art. 13-bis - Proroga dell’utilizzo delle risorse straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

N7

1.

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Art. 13-ter - Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori

N7

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’articolo 6 del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole minori nel cui territorio hanno sede uno o più comuni possono, anc

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Art. 14. - Cabina di regia edilizia scolastica

1. All’

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7758458 12365587
Art. 15. - Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale

1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell’Agenzia per la coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a quella di propr

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Art. 16. - Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all’ultimo periodo, le parole “per non oltre un triennio dalla prima nomina” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre la data del 31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l’anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede:

a) quanto a 375.000 euro per l’anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; N2

b) quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalità di cui al comma 1-bis”;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio d

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Art. 16-bis - Misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna

N7

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Art. 16-ter - Modifica all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

N7

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Art. 17. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion

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