Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 20/06/2017, n. 91
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 30/12/2021, n. 228
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D. Leg.vo 03/09/2020, n. 116
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 24/10/2019, n. 123 (L. 12/12/2019, n. 156)
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- L. 03/08/2017, n. 123 (Legge di conversione), in corsivo.
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Premessa |
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Capo I - MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO |
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Art. 1. - Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo. La misura è altresì estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri. N15 2. N2La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all’estero; N34 b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. N34N29 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. N23 3. I sogge |
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Art. 2. - Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi sogge |
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Art. 2-bis. - Omissis
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Art. 3. - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2. N16 2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione; b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; N34 c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni. N38 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L’elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale. N37 |
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Art. 3-bis. - Cluster tecnologici nazionali per l’accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro. 2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualm |
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Art. 3-ter. - Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa |
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Capo II - ZONE ECONOMICHE SPECIALI - ZES |
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Art. 5. - Benefici fiscali e semplificazioni1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES unica, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: a) l’attività economica nella ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull’esercizio dell’attività d’impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nella ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; N12 |
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Art. 5-bis - Autorizzazione unica |
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Capo III - SEMPLIFICAZIONI |
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Art. 6. - Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell’autocertificazione del rappresen |
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Art. 6-bis. - Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni |
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Art. 6-quater - (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale)1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all’Agenzia per la coesione territoriale, il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. 3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di società in house, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti |
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Art. 7. - Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l’attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», |
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Art. 8. - Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 9. - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti |
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Art. 9-bis. - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d’infrazione n. 2017/01271. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: “Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente” sono inserite le seguenti: “, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,” e dopo le parole: “come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” sono inserite le seguenti: “e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio”; b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti: “dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei di |
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Art. 9-ter. - Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni1. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio |
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Art. 9-quater. - Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertit |
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Art. 9-quinquies. - Modifica all’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 |
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Art. 9-sexies. - Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, i |
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Capo IV - ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE |
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Art. 10. - Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 3 |
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Art. 10-bis. - Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna |
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Art. 10-ter. - Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno1. Al fine di consentire il raggiungimento dell’economica gestione delle unità produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 1 |
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Art. 11. - Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. 2. Entro trenta giorni dall’adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell� |
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Art. 11-bis. - Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 |
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Art. 11-ter. - Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11-quater. - Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno1. Al fine di favorire la piena funzionalità del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, è autorizza |
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Art. 12. - Art. 12-bis. - Omissis
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Art. 13. - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione straordinaria ILVA1. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto |
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Art. 13-bis. - Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio |
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Art. 13-ter. - Disposizioni per l’accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto1. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti |
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Art. 14. - Proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 2321. All’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione». |
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Art. 15. - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell’azione amministrat |
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Art. 15-bis. - Modifica all’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 |
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Art. 15-ter. - Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche1. In relazione alle disposizioni |
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Art. 15-quater. - Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
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Art. 15-quinquies. - Contributo alle province e alle città metropolitane1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano. |
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Art. 15-sexies. - Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autono |
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Art. 15-septies. - Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria |
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Art. 15-octies. - Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/20181. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla le |
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Art. 16. - Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti. 2. Ferme restando le competenze del Ministero dell’interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d’intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal |
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Art. 16-ter. - Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entr |
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Art. 16-quater. - Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria |
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Art. 16-quinquies. - Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazion |
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Art. 16-sexies. - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. 2. N5 In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell' |
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Art. 16-septies. - Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
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Art. 16-octies. - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “articolo 9, |
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Art. 16-novies. - Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci |
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Art. 16-decies. - Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbl |
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Tabella A - Articolo 6-quater
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