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L. 31/01/1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 12/12/2002, n. 273
- D. Leg.vo 02/08/2002, n. 220
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Leg.vo 24/06/1998, n. 213
- D.L. 16/05/1994, n. 299 (L. 19/07/1994, n. 451)
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
- D. Leg.vo 14/12/1992, n. 481
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Art. 1. - Diritti dei soci

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quan

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Art. 2. - Relazioni degli amministratori e dei sindaci

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli Amministratori di cui al primo comma dell'

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Art. 3. - Quote e azioni

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con mod

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Art. 4. - Soci sovventori

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i

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Art. 5. - Finanziamenti dei soci e di terzi

1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".

2. Le società cooperative, che abbiano adott

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Art. 6. - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'

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Art. 7. - Rivalutazione delle quote o delle azioni

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'artico

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Art. 8. - Distribuzione degli utili

1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

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Art. 9. - Rimborso del sovrapprezzo

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo

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Art. 10. - Prestiti sociali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del

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Art. 11. - Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

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Art. 12. - Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

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Art. 13. - Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione dei loro consorzi

1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione. N9

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo N6, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno docum

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Art. 14. - Numero minimo dei soci

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

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Art. 15. - Vigilanza

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una

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Art. 16. - Relazione al Parlamento sulla cooperazione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività

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Art. 17. - Gestione commissariale

1. Il primo comma dell'articolo n. 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

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Art. 18. - Norme diverse

1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità gi

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Art. 19. - Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto leg

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Art. 20. - Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

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Art. 21. - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4

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