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CAPO I - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
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Art. 1 - Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione
5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dell
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Art. 2 - Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) - 4) Omissis
5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) Omissis
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in v
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Art. 3-bis - Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio
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Art. 4 - Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze
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Art. 4-bis - Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al
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CAPO II - Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni
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Art. 5 - Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance
1. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).
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Art. 6 - Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali
"Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'
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Art. 7 - Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica
1. - 9-quater. Omissis
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Art. 8 - Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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Art. 8-bis - Omissis
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Art. 9 - Art. 9-bis Omissis
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CAPO III - Misure per il potenziamento delle politiche di coesione
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Art. 10 - Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell’Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l’addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
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CAPO IV - Misure in materia ambientale
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Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013, recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e co
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Art. 12 - Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Sono altresì approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
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Art. 12-bis - Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle d
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Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Analisi puntuale delle disposizioni in materia di edilizia introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) dopo la sua conversione in legge, avvenuta con L. 11/09/2020, n. 120. Testo a fronte delle parti modificate del Testo unico edilizia (modifiche in giallo).
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
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Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
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Inquadramento generale delle società partecipate - Il modello di organizzazione e gestione - Il sistema di prevenzione della corruzione - La trasparenza - Il controllo e le sanzioni - Schemi e modulistica
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