Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 31/10/2013, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 31/10/2013, n. 1

Circolare n. 1 per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).
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1. Premessa - quadro generale

L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

— «gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi»;

— «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale»;

— in caso di trasporto intermodale, i «soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto»;

— «gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi»;

— «

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2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI

Nel presente paragrafo si forniscono ulteriori indicazioni sull’ambito soggettivo di necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI.

L’articolo 188-ter, così come modificato, dal D.L. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:

a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione nor

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3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.

Ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi.

È previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.

Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio» nazionale.

Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale», contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del D.L. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.

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4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.

Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 R (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.

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5. Regime transitorio e sanzioni

In sede di conversione del D.L. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D. Leg.vo 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del D. Leg.vo n. 152/2006 R, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D. Leg.vo n. 205/2010

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6. Adesione volontaria al SISTRI

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al

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7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo

L’articolo 11 del D.L. n. 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all’articolo 188-ter, del D. Leg.vo n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell’ambiente

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8. Tavolo tecnico

Una sede privilegiata per l’elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed ottimizzazioni previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI, previsto dall’articolo 11, comma 13, del D.L. n.

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