Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ordini e Collegi professionali: limiti applicazione norme concernenti le PA
L’art. 12-ter del D.L. 22/06/2023, n. 75 (introdotto in fase di conversione avvenuta ad opera della L. 10/08/2023, n. 112), ha integrato il testo dell’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 101.
Detto comma, nella parte già in vigore, specifica che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, si adeguano con propri regolamenti, e tenendo conto delle relative peculiarità:
* ai principi del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego, che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatta eccezione per l'art. 4 del D. Leg.vo 165/2001 medesimo;
* ai principi di cui al D. Leg.vo 27/10/2009, n. 150 (che dà attuazione alla L. 04/03/ 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) fatta eccezione per l'art.4 del D. Leg.vo 150/2009 nonché per il Titolo III, artt. 17-31 del D. Leg.vo 150/2009 medesimo;
* ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.
Le modifiche introdotte puntualizzano che ogni altra disposizione rivolta ai soggetti presenti nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni non trova applicazione nei confronti dei già citati Ordini, Collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, a meno che la legge non lo preveda espressamente (come avviene ad esempio per la normativa in tema di anticorruzione).
Questo il testo coordinato del comma 2-bis, a seguito della modifica introdotta (in grassetto la parte di nuova introduzione):
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Si ricorda che già poco tempo addietro, l’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74), con il comma 3-quinqueies, era intervenuto sul medesimo comma 2-bis del citato art. 2 del D.L. 101/2013, con l’inserimento di un ultimo periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa, dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D. Leg.vo 165/2001, comma 2).
Vedi per dettagli in proposito Rendicontazione gestione del personale Ordini e Collegi professionali