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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 24/04/2014

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In vigore dal 01/05/2014
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[Premessa]




Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

sentiti

il Ministro dello sviluppo economico

e

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 R, ed in particolare l'art. 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 R;

Considerato che l'art. 188-ter, comma 1, del citato D. Leg.vo n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderir

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Art. 1. - Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del D. Leg.vo n. 152 del 2006

1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 R, sono:

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Art. 2. - Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1 ultimo periodo del D. Leg.vo n. 152 del 2006

1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.

2. Gli one

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Art. 3. - Disposizioni attuative degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del D. Leg.vo n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella

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Art. 4. - Oneri contributivi anno 2014

1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 3

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Art. 5. - Disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania

1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011 R, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campan

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Art. 6. - Comunicazioni al SISTRI

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamen

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Art. 7. - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga

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