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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 01/04/1981, n. 121
L. 01/04/1981, n. 121
L. 01/04/1981, n. 121
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 31/12/1996, n. 675
- D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196
- D.L. 31/03/2005, n. 45 (L. 31/05/2005, n. 89)
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
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Capo I - Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia |
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis |
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Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)1.Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientif |
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Art. 7 . (Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell' |
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Art. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati)È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 , il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'arti |
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Art. 9. (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzat |
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Art. 10. (Controlli).1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originari |
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Capo II - Capo VIII - Omissis |
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Tabella - Omissis |
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