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Sent.C. Cass. 22/02/2006, n. 3881

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione sufficiente - Condizioni.
1. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

1. Ved. Cass. 30 novembre 2005 n. 26083; R 20 aprile 2005 n. 8297; [R=W20A058297] 20 agosto 2004 n. 16392; [R=W20AG0416392] 1 aprile 2004 n. 6396; [R=W1A046396] 6 giugno 2003 n. 9060 R. 1a. - Secondo la prevalente giurisprudenza qualora il giudice accolga e faccia proprie le conclusioni del C.T.U., l'obbligo della motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso senza che occorra confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte che devono considerarsi implicitamente disattese. Ved. in questi termini Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475 R e 20 maggio 2005 n. 10668 R; 3 agosto 2004 n. 14849 R (Necessità di motivazione in caso di dissenso del giudice delle conclusioni della C.T.U. - Limiti per il giudice d'appello); 16 marzo 2004 n. 5344 R (Generica adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U. in presenza di puntuali censure - Illegittimità); 5 marzo 2004 n. 4516 R (Obbligo di motivazione del guidice in caso di adesione alle conclusioni della C.T.U. - Rilevanza della esistenza o meno di critiche specifiche delle parti); 23 febbraio 2004 n. 3577 R e 16 dicembre 2003 n. 19256 R (Non occorre motivazione specifica in caso di adesione del giudice alla C.T.U. in appello diversa dalla C.T.U. di 1° grado - Limiti); 25 novembre 2003 n. 17906 R (Riconvocazione del C.T.U. per chiarimenti o supplemento di consulenza alle conclusioni della C.T.U. - Potere discrezionale del giudice); 19 settembre 2003 n. 13426 [R=W19S0313426] (Ammissibilità di disaccordo del giudice di merito dalle conclusioni della C.T.U. condivise dal giudice di 1° grado - Condizioni); 21 agosto 2003 n. 12304 R; 9 gennaio 2003 n. 125 R e 28 gennaio 2002 n. 993 R (Contrasto fra due C.T.U. disposte nel corso del giudizio - Motivazione particolareggiata non necessaria in caso di adesione del giudice ad una delle due); 22 agosto 2002 n. 12406 R (Adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U. - Obbligo di esame in caso di rilievi specifici del consulente tecnico di parte); 1 luglio 2002 n. 9517 R (Osservazioni e critiche alle conclusioni della C.T.U. in comparsa conclusionale - Inammissibilità); 11 marzo 2002 n. 3492 R; 10 dicembre 2001 n. 15590 [R=W27N0115590] (Dissenso del giudice dalle conclusioni del C.T.U. - Necessità di motivazione); 27 novembre 2001 n. 15028 R (Adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U. - Non occorre motivazione in caso di dissenso della consulenza di parte); 19 novembre 2001 n. 14489 R (Osservazioni delle parti alle conclusioni della C.T.U. non trascritte ma prese in considerazione dal C.T.U. - Sufficienza); 20 luglio 2001 n. 9922 R (Conclusioni della C.T.U. - Non hanno carattere vincolante per il giudice); 13 luglio 2001 n. 9567 R (Contrasto fra le conclusioni di due C.T.U. disposte in 1° grado - Motivazione necessaria del giudice d'appello in caso di sua adesione a una delle due)

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