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Sent.C. Cass. 14/02/2006, n. 3191

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1. Consulenza tecnica d’ufficio - Conclusioni - Valutazione del giudice - Adesione alle conclusioni del C.T.U. - Obbligo di motivazione - Esclusione. 2. Consulente tecnico d’ufficio - Indagini e comunicazioni alle parti - Mezzo di prova - Esclusione.
1. La consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione, e il giudice può fondare su di essa la decisione; in particolare, il giudice può disporre la consulenza e aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a motivare l’adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure. 2. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.

Secondo la prevalente giurisprudenza qualora il giudice accolga e faccia proprie le conclusioni del C.T.U., l’obbligo della motivazione è già assolto con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso senza che occorra confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte che devono considerarsi implicitamente disattese. Ved. in questi termini Cass. 22 febbraio 2006 n. 3881 R. Sulla comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni peritali ved. Cass. 17 marzo 2005 n. 562 [R=W17M05562]; 2 marzo 2004 n. 4271 R; 2 agosto 2003 n. 11786 R.

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