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Sent.C. Cass. 23/02/2004, n. 3577

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - In appello - Diverse da consulenza 1° grado - Adesione del giudice alla seconda consulenza - Motivazione - Limiti.
1. Nell'ipotesi in cui, in sede di giudizio di appello, viene disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella eseguita in prime cure (nella specie, per accertare il diritto dell'assicurato ricorrente ad ottenere il ripristino di rendita infortunistica già in godimento fino a visita di revisione), l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.

Sulle diverse conclusioni di due consulenti tecnici d'ufficio ved. Cass. 9 gennaio 2003 n. 125 R; 28 gennaio 2002 n. 993 R; 13 luglio 2001 n. 9567 R; 29 marzo 2001 n. 4652 R; 15 marzo 2001 n. 3787 R; 8 marzo 2001 n. 3371 R; 24 marzo 2000 n. 3517 R; 18 giugno 1998 n. 6106 R; 27 marzo 1998 n. 3240 R; 17 gennaio 1998 n. 418 R; 27 giugno 1996 n. 6792[R=W27G966792] ; 8 giugno 1996 n. 5345 R; 16 giugno 1995 n. 6822 R; 1° febbraio 1995 n. 1146R ; 11 gennaio 1995 n. 271 R; 23 novembre 1994 n. 9921 R; 21 ottobre 1994 n. 8669 R; S.U. 26 febbraio 1992 n. 2383 [R=WSU26F922383].

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