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Sent.C. Cass. 16/03/2004, n. 5344

50037 50037
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Funzione - Utilizzazione come mezzo di prova - Ammissibilità - Condizioni. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Generica adesione del giudice - In presenza di puntuali censure - Illegittimità.
1. La consulenza tecnica, pur avendo di regola la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già provati nel processo, può legittimamente costituire fonte oggettiva di prova qualora sia stata disposta non soltanto per valutare i fatti stessi, ma anche per accertare quelli rilevabili soltanto con l'ausilio di un perito. 2. La genericità del rinvio alle argomentazioni del C.T.U. ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle obbligazioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non è compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure.

Conf. Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512. [R=W30GE031512] Conforme a Cass. 22 febbraio 2000 n. 1975 R. Ved. Cass. 11 marzo 2004 n. 4993 R Ved. Cass. 5 marzo 2004 n. 4516 R

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