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Sent. C. Cass. 03/08/2004, n. 14849

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Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Dissenso del giudice - Motivazione - Necessità - Limiti per il giudice d'appello.

Il giudice di merito, quando intenda discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve adeguatamente motivare le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti e non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici di cui non sia indicata la fonte e non sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza; il giudice d'appello non è però tenuto ad uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico del giudice di primo grado nè è tenuto ad effettuare una nuova consulenza in caso di dissenso con le conclusioni cui questi è pervenuto.

Dalla redazione