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Sent.C. Cass. 22/08/2002, n. 12406

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione - Non necessaria - Rilievi specifici del consulente tecnico di parte - Obbligo di esame.
1. Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, mentre ha l'obbligo di esaminare i rilievi mossi alla consulenza ove essi risultino specifici e argomentati, vuoi per verificarne la fondatezza mediante il rinnovo della indagine, vuoi per disattenderli con adeguata confutazione delle tesi ivi esposte.

1. Conf. Cass. 11 marzo 2002 n. 3492 R e 9 marzo 2001 n. 3519 [R=WP9M013519]

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