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Sent.C. Cass. 05/03/2004, n. 4516

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Obbligo di motivazione - Esistenza o meno di critiche specifiche delle parti - Rilevanza.
1. Il giudice di merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o dei loro difensori e consulenti (ovvero tali argomentazioni risultino del tutto aspecifiche ed infondate), potendosi egli limitare, in tale caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella sua relazione, mentre non può esimersi dall'obbligo di una più puntuale e dettagliata motivazione allorquando i rilievi mossi alla consulenza risultino specifici, argomentati, e tali da condurre, se riconosciuti come fondati, ad una soluzione affatto diversa rispetto a quella adottata. (Nella specie, nonostante i puntuali rilievi mossi dai consulenti di parte, il giudice di merito aveva recepito del tutto acriticamente gli accertamenti effettuati dal tecnico d'ufficio - limitandosi a definirli «non suscettibili di censure» - in relazione ai criteri seguiti per l'individuazione della linea di confine tra due fondi, rilevante al fine di stabilire la natura della costruzione realizzata in uno di essi).

Conforme a Cass. 24 novembre 1997 n. 11711 R Secondo la prevalente giurisprudenza qualora il giudice accolga e faccia proprie le conclusioni del C.T.U., l'obbligo della motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso senza che occorra confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte che devono considerarsi implicitamente disattese. Ved. in questi termini Cass. 11 marzo 2000 n. 3492 [R=W11M003492]

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