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Sent.C. Cass. 30/11/2005, n. 26083

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti - Esclusione.
1. La consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti che, qualunque sia l'oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l'accertamento demandatogli richieda o meno l'impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute.

1. Conf. Cass. 22 giugno 2005 n. 13401; [R=W22G0513401] 5 maggio 2005 n. 9553. [R=W5MA059553] 1a. - Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. Cass. 11 gennaio 2006 n. 212 R (Sono escluse dalle finalità della C.T.U. indagini esplorative per l'accertamento dei fatti); 19 agosto 2004 n. 16256 R e 16 marzo 2004 n. 5344 R (La C.T.U. utilizzabile come fonte oggettiva di prova); 11 marzo 2004 n. 4993 R (Funzioni della C.T.U. - Limiti); 9 settembre 2003 n. 13169 R (Indagine sulle norme dei regolamenti edilizi in ordine alle distanze fra costruzioni - Legittimità del diniego di ammissione della consulenza) e 6 giugno 2003 n. 9060 R

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