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Sent.C. Cass. 11/03/2002, n. 3492

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione - Non necessaria - Condizioni.
1. Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

Secondo la prevalente giurisprudenza qualora il giudice accolga e faccia proprie le conclusioni del C.T.U., l'obbligo della motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso senza che occorra confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte che devono considerarsi implicitamente disattese. Ved. in questi termini Cass. 9 marzo 2001 n. 3519 R; 13 settembre 2000 n. 12080 R; 22 febbraio 2000 n. 1975 R (Ma in presenza di puntuali censure è illegittima la generica adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U.); 18 dicembre 1999 n. 14272 R (L'adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U., può comprendere la sua valutazione anche di parte della consulenza eccedente i limiti del mandato); 14 settembre 1999 n. 9814 R; 26 aprile 1999 n. 4138 R e 8 agosto 1998 n. 7806 R e 24 novembre 1997 n. 11711 R e 4 febbraio 1997 n. 1042 R e 9 dicembre 1995 n. 12630 R e 23 giugno 1995 n. 7150 R e 24 febbraio 1995 n. 2114 R e 3 maggio 1990 n. 3678 R e S.U. 16 agosto 1989 n. 3711 R e 11 dicembre 1986 n. 7379 R e 14 novembre 1986 n. 6698 R e 9 maggio 1986 n. 3085 R (L'obbligo di motivazione del giudice sussiste di fronte a specifiche confutazioni delle conclusioni del C.T.U. espresse dalle parti o dai loro consulenti).

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