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Sent.C. Cass. 06/06/2003, n. 9060

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1. Consulenza tecnica d’ufficio - Finalità - Supplire alla mancata offerta di prove - Inammissibilità - Limiti - Esigenza di specifiche cognizioni tecniche - Poteri del consulente.
1. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, con la precisazione che la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costitutivo dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al consulente tecnico d’ufficio anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.

1. Conf. Cass. 16 maggio 2003 n. 7635. [R=W16MA037635] 1a. (CTU-FINE) - Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. Cass. 26 febbraio 2003 n. 2887 R e 15 aprile 2002 n. 5422 R (La C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume); 15 aprile 2002 n. 5422 (La C.T.U. è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice di merito, di un parere tecnico necessario o quanto meno utile); 12 dicembre 2000 n. 15630 R e 17 agosto 2000 n. 10916 R (La C.T.U. può rappresentare fonte oggettiva di prova); 11 agosto 2000 n. 10707 R (La C.T.U. rappresenta l’espressione di un potere discrezionale del giudice di merito); 10 marzo 2000 n. 2802 R (La C.T.U. ha il fine di accertare fatti rilevabili soltanto con cognizioni tecniche e può costituire fonte oggettiva di prova); 10 luglio 1999 n. 7319 R (Sulla natura valutativa e non probatoria della C.T.U.)

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