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Sent.C. Cass. 06/10/2005, n. 19475

50585 50585
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Obbligo di espressa motivazione - Esclusione - Contrarie argomentazioni delle parti - Obbligo di confutazione del giudice - Esclusione - Limiti.
1. Il giudice di merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S. C., enunciando il suddetto principio, ha inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte).

1. Conf. Cass. 23 giugno 1995 n. 7150 R; 24 febbraio 1995 n. 2114 R

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