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Sent.C. Cass. 09/01/2003, n. 125

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Contrasto fra due consulenze disposte nel corso del giudizio - Adesione del giudice a una delle due - Motivazione particolareggiata - Non necessaria.
1. Nel caso in cui il giudice di merito ritenga di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte del proprio convincimento, della relazione di consulenza anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle cui conclusioni il giudice di merito ritenga di aderire; anche per questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni e i conclusivi rilievi esposti nella precedente consulenza.

Sulle difformi conclusioni di due successivi consulenti tecnici d'ufficio ved. Cass. 28 gennaio 2002 n. 993 R; 13 luglio 2001 n. 9567 R

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