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Sent.C. Cass. 21/08/2003, n. 12304

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1. Consulenza tecnica d’ufficio - Conclusioni - Dissenso del giudice - Motivazione - Necessità.
1. Ove la decisione di una controversia dipenda da una questione tecnica, il giudice che censuri il parere espresso dal consulente d’ufficio ha l’onere di motivare adeguatamente tale censura e, in tale ambito, può motivatamente escludere la stessa necessità dell’indagine tecnica, ovvero disporre motivatamente una nuova indagine, ovvero fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

1a. (CTU-RZK.3) - Sul dissenso del giudice, che deve essere adeguatamente motivato, dalle conclusioni del C.T.U. ved. Cass. 10 dicembre 2001 n. 15590 R; 15 marzo 2001 n. 3748 R e 21 giugno 2000 n. 8424 R (Fattispecie in materia di indennità di esproprio); 2 maggio 2000 n. 209 [R=W2MA00209] (La motivazione del giudice che dissente dalle conclusioni del C.T.U. deve essere priva di errori di diritto e di difetto di logica); 11 dicembre 1999 n. 13863 R (Il giudice che si scosta dalle considerazioni del C.T.U. non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici di cui non sia indicata la fonte e pertanto non verificabili); 14 gennaio 1999 n. 333 R(Sui requisiti e indicazioni necessarie per la motivazione del dissenso del giudice).

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