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Sent.C. Cass. 02/10/2001, n. 12203

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Clausola del capitolato speciale d'appalto sulla decadenza dell'appaltatore per mancata riserva nel verbale di ripresa lavori - Specifica approvazione scritta - Non necessaria. 2. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Tempestività necessaria - In verbale di ripresa o (se non redatto) in registro di contabilità.
1. In materia di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell'appaltatore - in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del Capitolato generale di appalto, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, comma 2, Cod.civ. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione, a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, la ratio, ed il conseguente limite di applicabilità, dell'art. 16 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, il quale prevede che della ripresa dei lavori dopo la disposta sospensione debba essere compilato apposito processo verbale, risiede nell'esigenza di certezza in ordine al computo dei termini di esecuzione delle opere; ne consegue che la mancata redazione di detto verbale non fa venir meno l'onere, la cui osservanza è stabilita a pena di decadenza, di iscrizione tempestiva delle riserve da parte dell'appaltatore che intenda far valere nei confronti dell'amministrazione il diritto ai maggiori compensi o alla reintegrazione dei pregiudizi derivanti dalla sospensione, avendo quest'ultimo comunque la possibilità di esplicare dette riserve nel registro di contabilità.

Sulle clausole onerose nei contratti ved. Cass. 6 maggio 1999 n. 4531R (Per la clausola limitativa degli interessi moratori in un contratto predisposto da entrambe le parti non occorre specifica approvazione scritta). Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall'appaltatore, ved. Cass. 3 novembre 2000 n. 14361R (L'onere della prova della tempestiva iscrizione delle riserve nel verbale di sospensione lavori, grava sull'appaltatore); 27 dicembre 1999 n. 14588R; Cass. 24 novembre 1999 n. 13038R e 22 ottobre 1998 n. 10502R (La riserva dell'appaltatore per oneri conseguenti a sospensione dei lavori legittima o illegittima, è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa o, se questo manca, nel registro di contabilità alla ripresa dei lavori); Cass. 5 maggio 1998 n. 4502R e 16 settembre 1986 n. 5624R (La riserva dell'appaltatore per sospensione dei lavori deve essere iscritta al più tardi nel verbale di ripresa o, in mancanza di questo, mediante comunicazione scritta alla P.A.); Cass. 9 ottobre 1996 n. 8824R (È legittima la clausola di capitolato - di cui non occorre la specifica approvazione per iscritto - sulla facoltà del committente di ordinare la sospensione dei lavori restando esclusa per l'appaltatore la possibilità di iscrivere riserve per essa); Cass. 14 aprile 1993 n. 4444R (Non è onerosa la clausola contenuta nel verbale di sospensione lavori sulla rinuncia a qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva»); Cass. 27 marzo 1993 n. 3733R (Condizioni sotto le quali è tempestiva la riserva dell'appaltatore per sospensione dei lavori); Cass. S.U. 8 gennaio 1992 n. 104R (Rinunzia dell'appaltatore ad indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori; ammissibilità di successive riserve nel caso di non validità di detta rinunzia); Cass. 20 settembre 1991 n. 9854R e 17 dicembre 1987 n. 9396R (Riserva dell'appaltatore per sospensione lavori dovuta a colpa della P.A., almeno nel verbale di ripresa lavori); Cass. 17 ottobre 1986 n. 6097R e 5 febbraio 1985 n. 769R (Riserva dell'appaltatore per sospensione lavori, al più tardi, nel verbale di ripresa lavori, a pena di decadenza); Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492R (La domanda giudiziale dell'appaltatore per compensi a seguito di sospensione lavori, rende superflua la riserva nel verbale di ripresa).
(Cod.civ. art. 1341, 2° comma; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 26 e 30)[R=DPR106362,A=26] (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16)[R=RD25MA95,A=16]

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