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Sent.C. Cass. 14/04/1993, n. 4444

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1. Appalti oo.pp. - Somme riconosciute all'Appaltatore a seguito di controversia Interessi - Decorrenza - Artt. 36 ultimo comma D.P.R. 1962 n. 1063 o 1224 C.c. - Ambito rispettivo di applicazione. 2. Appalti oo.pp. - Maggiori oneri conseguenti ad eccezionali condizioni di maltempo - Compenso - Inammissibilità - Maltempo verificatosi nel periodo di maggior durata dei lavori per sospensione disposta dalla P.A. - irrilevanza. 3. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Rinuncia a qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva» espressa nel verbale di sospensione - E' valida, non è clausola onerosa ex art. 1341 2° c. (Mdr). 4. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Nel verbale di ripresa lavori (al più tardi) a pena di decadenza. (Mdr).
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute spettanti all'appaltatore a seguito di controversia è diversa a seconda che si tratti di somme la cui contabilizzazione in linea capitale sia avvenuta, da parte dell'Amministrazione appaltante, per accoglimento delle riserve formulate dall'impresa, ovvero di somme contestate dall'Amministrazione medesima ed attribuite all'appaltatore per effetto dell'accoglimento della domanda giudiziale da questi proposta; solo nel primo caso la detta concorrenza è quella - prevista dall'art 36 ultimo comma D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - del trentesimo giorno successivo alla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia, mentre nel secondo caso non v'è deroga alla disciplina generale posta dall'art. 1224 C.c. che comporta la possibilità di attribuzione di interessi moratori con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, non spetta all'appaltatore alcun compenso per i maggiori oneri sopportati a causa di condizioni di eccezionale maltempo, ancorché verificatesi nel periodo di maggior durata dei lavori dovuta a sospensione disposta dall'Amministrazione, atteso che l'art. 30 3° c. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, concernente il capitolato generale per le opere pubbliche, che stabilisce non spettare alcun compenso od indennizzo all'appaltatore per sospensioni derivanti da cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, non distingue fra circostanze di carattere straordinario o meno, eccezionalità o meno delle condizioni di maltempo, epoca di collocazione dell'evento. 3. La rinuncia, espressa dall'Impresa nel verbale di sospensione dei lavori, a sollevare qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva» a causa della sospensione dei lavori è valida e vincolante. Infatti non si verte in tema di clausola vessatoria perché manca il fondamentale presupposto per l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 C.c., in quanto la rinuncia in parola non è inserita in un contratto con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, ma esprime la volontà abdicativa dell'impresa autonomamente formatasi e manifestatasi nel contesto di un atto rappresentativo dal verbale di sospensione dei lavori. (Mdr). 4. L'appaltatore ha l'onere di formulare, a pena di decadenza, tempestiva riserva, al più tardi nel verbale di ripresa lavori, per la richiesta di ulteriori compensi in relazione a maggiori esborsi, pregiudizi e danni comunque derivanti da sospensione dei lavori disposta, anche se legittimamente, dall'Amministrazione appaltante o per causa alla stessa imputabile. (Mdr)

1. Ved. Cass. 21 giugno 1974 n. 1830[R=W21G741830] 2 agosto 1977 n. 3412[R=W2AG773412], 14 giugno 1982 n. 3618, [R=W14G823618] 4 novembre 1982 n. 5792.[R=W4N825792] Cod. civ. - Art. 1282. - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie. - (1° c.) I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. 2. Ved. Cass. 17 marzo 1982 n. 1728[R=W17M821728] (In generale sul diritto dell'appaltatore alla proroga del termine per l'ultimazione dell'opera, al rimborso delle maggiori spese ed alla risoluzione del contratto in caso dell'illegittimo protrarsi della sospensione disposta dall'amministrazione dopo che siano venute meno le condizioni climatologiche o le cause di forza maggiore che tale sospensione avevano giustificato). 3. Ved. Cass. 29 luglio 1986 n. 4847[R=W29L864847], 13 gennaio 1987 n. 136[R=W13GE87136], 11 agosto 1987 n. 6886.[R=W11AG876886] Cod. civ. - Art. 1341. - Condizioni generali di contratto. - (1° c.) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. (2° c.) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Art. 1342. - Contratto concluso mediante moduli o formulari. - (1° c.) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. (2° c.) Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. 4. Ved. Cass. 5 febbraio 1985 n. 769 R, 16 settembre 1986 n. 5624 R, 17 ottobre 1986 n. 6097 R, 17 dicembre 1986 n. 9396 [R=W17D869396]
C.c. artt. 1224 , 1282 , Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36 [R=DPR106362,A=36] C.c. artt. 1341 e 1342, Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16, 54, 89[R=RD25MA95,A=16]; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 1962 n. 1063, art. 30 [R=DPR106362,A=30] Regolamento oo.pp. e Cap. gen. oo.pp.

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