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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8331
Sent.C. Cass. 17/12/2008, n. 29494
Sent.C. Cass. 17/12/2008, n. 29494
Sent.C. Cass. 17/12/2008, n. 29494
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Acconti in corso d’opera - Clausola del Capitolato speciale che stabilisce la facoltà P.A. di corrispondere gli acconti – Illegittimità 2. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Ripresa - Relativo verbale - Ratio – Mancanza - Irrilevanza ai fini dell’iscrizione di eventuale riserva dell’impresa - Sua possibilità di esplicazione nel registro di contabilità
1. Negli appalti di lavori pubblici, al Capitolato speciale - per ciò che concerne gli acconti da corrispondere in corso d’opera - è demandato solamente il compito di stabilire quale sia l’ammontare dei lavori effettuati a partire dal quale deve essere corrisposto l’acconto, nonché l’entità di quest’ultimo in percentuale rispetto ai lavori eseguiti. È pertanto illegittima la disposizione contenuta in un Capitolato speciale che, nel determinare la soglia (di lavori eseguiti) al di sopra della quale corrispondere gli acconti, ha reso il pagamento degli acconti stessi puramente facoltativo, lasciandolo alla mera discrezionalità dell’Amministrazione; tale clausola pertanto è da considerare nulla ai sensi dell’art. 1355 C.c.
2. In tema di appalto di opere pubbliche, la «ratio» ed il conseguente limite di applicabilità dell’art. 16 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, il quale prevede che della ripresa dei lavori dopo la disposta sospensione debba essere compilato apposito processo verbale, consiste nell’esigenza di certezza in ordine al computo dei termini di esecuzione delle opere; ne consegue che la mancata redazione di detto verbale non fa venir meno l’onere, la cui osservanza è stabilita a pena di decadenza, di iscrizione tempestiva delle riserve da parte dell’appaltatore che intenda far valere nei confronti dell’Amministrazione il diritto ai maggiori compensi o alla reintegrazione dei pregiudizi derivanti dalla sospensione, avendo quest’ultimo comunque la possibilità di esplicare dette riserve nel registro di contabilità.
1. Ved. Cass. 21 maggio 2007 n. 11744; [R=W21MA0711744] 20 giugno 2000 n. 8390; [R=W20G008390] 24 febbraio1983 n. 1432.[R=W24F831432] Agli artt. 16 e 54 del vecchio Regolamento, R.D. 25 maggio 1895 n. 350 corrispondono rispettivamente gli artt. 133 e 165 del vigente Regolamento (ma ne è stato già da tempo preannunziato il nuovo testo): ved. «Quadri di corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
1a. (PM.1) - Ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 1245.[R=W16MA081245]
1n. Codice civile - Art. 1355 (Condizione meramente potestativa) - È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
2. Ved. Cass. 12 giugno 2008 n. 15693 R; 10 agosto 2007 n. 17630 R; 2 ottobre 2001 n. 12203 R
2a. (SPS.2) - Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall’appaltatore, ved. Cass. 10 agosto 2007 n. 17630 R (Nel caso di sospensione forse illegittima, l’appaltatore deve iscrivere riserva nello stesso verbale di sospensione e poi ripeterla nel registro di contabilità, nel verbale di ripresa e poi ancora nel registro di contabilità successivamente firmato. Nel caso invece in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa ovvero sia originariamente legittima e diventi solo successivamente illegittima, l’appaltatore dovrà apporre riserva nel verbale di ripresa lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità successivamente firmato, oppure, in mancanza anche del suddetto registro, dovrà comunicare la riserva alla P.A. con apposito atto scritto); 23 settembre 2003 n. 14110 R e 28 maggio 2003 n. 8540 R (In caso di sospensione dei lavori è tempestiva la riserva dell’impresa iscritta nel verbale di ripresa); 2 ottobre 2001 n. 12203 R (In caso di mancata redazione del verbale di ripresa lavori dopo la disposta sospensione, sussiste egualmente l’onere dell’appaltatore, a pena di decadenza, di tempestiva iscrizione delle riserve, da esplicare nel registro di contabilità); 3 novembre 2000 n. 14361 R (L’onere della prova della tempestiva iscrizione delle riserve nel verbale di sospensione lavori, grava sull’appaltatore); 27 dicembre 1999 n. 14588 R; 24 novembre 1999 n. 13038 R e 22 ottobre 1998 n. 10502 R e 27 maggio 1993 n. 3733 [R=W27MA933733] (La riserva dell’appaltatore per oneri conseguenti a sospensione dei lavori, legittima o illegittima, è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa o, se questo manca, nel registro di contabilità alla ripresa dei lavori); 5 maggio 1998 n. 4502 R e 16 settembre 1986 n. 5624 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione dei lavori deve essere iscritta al più tardi nel verbale di ripresa o, in mancanza di questo, mediante comunicazione scritta alla P.A.); 9 ottobre 1996 n. 8824 R (È legittima la clausola di capitolato - di cui non occorre la specifica approvazione per iscritto - sulla facoltà del committente di ordinare la sospensione dei lavori restando esclusa per l’appaltatore la possibilità di iscrivere riserve per essa); 14 aprile 1993 n. 4444 R (Non è onerosa la clausola contenuta nel verbale di sospensione lavori sulla rinuncia a qualsiasi «eccezione, rivalsa o riserva»); S.U. 8 gennaio 1992 n. 104 [R=WSU8GE92104] (Rinunzia dell’appaltatore ad indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori; ammissibilità di successive riserve nel caso di non validità di detta rinunzia); 20 settembre 1991 n. 9854 R e 17 dicembre 1987 n. 9396 R e 17 ottobre 1986 n. 6097 R e 5 febbraio 1985 n. 769 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione lavori va iscritta, al più tardi, nel verbale di ripresa lavori, a pena di decadenza); 19 dicembre 1985 n. 6492 R (La domanda giudiziale dell’appaltatore per compensi a seguito di sospensione lavori, rende superflua la riserva nel verbale di ripresa).
Ved anche «Sospensione dei lavori per variante» , «Sospensione dei lavori e calcolo del danno per quella illegittima secondo la nuova normativa» ; «Sospensione dei lavori illegittima - Danni all’appaltatore»; «La sospensione dei lavori in un appalto pubblico».
[Cod. civ. art 1355 (1n)] (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 16 e 54) [R=RD25MA95] |
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