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Sent.C. Cass. 05/05/1998, n. 4502

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Riserva nel verbale di ripresa - Tempestiva.
1. In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare, a pena di decadenza, la cosiddetta “riserva” per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione della stessa nel registro di contabilità), ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante) mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto, restando, in proposito, irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa dell'Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di vicende o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera. Ai fini della tempestività della riserva, di fatti, l'onere della formulazione da parte dell'appaltatore si rende attuale (e va, perciò, adempiuto) nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio od esborso, ciò che può ben verificarsi anche solo al momento della cessazione della sospensione (cosiddetto “fatto continuativo”).

1a. Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall'appaltatore, ved. Cass. 9 ottobre 1996 n. 8824 R(E' legittima la clausola di capitolato - di cui non occorre la specifica approvazione per iscritto - sulla facoltà del committente di ordinare la sospensione dei lavori restando esclusa per l'appaltatore la possibilità di iscrivere riserve per essa) ; Cass. 14 aprile 1993 n. 4444R (Non è onerosa la clausola contenuta nel verbale di sospensione lavori sulla rinuncia a qualsiasi eccezione, rivalsa o riserva); Cass. 17 ottobre 1986 n. 6097,R 5 febbraio 1985 n. 769R (Riserva dell'appaltatore per sospensione lavori, al più tardi, nel verbale di ripresa lavori, a pena di decadenza) ; Cass. 27 marzo 1993 n. 3733 R(Condizioni sotto le quali è tempestiva la riserva dell'appaltatore per sospensione dei lavori) ; Cass. S.U. 8 gennaio 1992 n. 104 R(Rinunzia dell'appaltatore ad indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori; ammissibilità di successive riserve nel caso di non validità di detta rinunzia) ; Cass. 20 settembre 1991 n. 9854R e 17 dicembre 1987 n. 9396R (Riserva dell'appaltatore per sospensione lavori dovuta a colpa della P.A., almeno nel verbale di ripresa lavori) ; Cass. 19 dicembre 1985 n. 6492R (La domanda giudiziale dell'appaltatore per compensi a seguito di sospensione lavori, rende superflua la riserva nel verbale di ripresa) .
(Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64[R=RD25MA95,A=54]; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30[R=DPR106362,A=30]

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