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Sent. C. Cass. 17/12/1987, n. 9396

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Momento rilevante - Sospensione dei lavori per colpa dell'Amministrazione - Riserva almeno nel verbale di ripresa.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, poiché il rapporto ha natura continuativa, l'onere della riserva secondo una valutazione coerente con i canoni della diligenza e della buona fede va adempiuto nel momento in cui emerga il fatto produttivo dei maggiori costi per l'appaltatore; in particolare, per quanto concerne la sospensione dei lavori per causa imputabile alla Pubblica amministrazione, la riserva per la richiesta di ulteriori compensi deve essere formulata al più tardi nel verbale relativo alla ripresa dei lavori, dato che in tale momento l'appaltatore è in grado di apprezzare pienamente l'incidenza negativa della suddetta sospensione.

1. Conf. Cass. 15 dicembre 1982 n. 6911.[R=W15D826911]

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