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Sent.C. Cass. 27/03/1993, n. 3733

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Riserva dell'appaltatore - Tempestività Condizioni 2. Appalti oo.pp. - Equo compenso - Natura di debito di valuta - Rivalutazione ex art. 1224, 2° c., C.c. - Condizioni
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, legittimamente od illegittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere formulata quando emerga, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi; ove tale momento si verifichi all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori, o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità, subito dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, sia l'equo compenso di cui all'art. 18 del Capitolato generale di appalto della Cassa per il Mezzogiorno, che l'equo indennizzo previsto dall'art. 1664 2° c. C.c., costituiscono debiti di valuta, ancorché quantificati mediante l'utilizzazione del parametro inflattivo al fine di stabilite l'equità; ne consegue che sono astrattamente rivalutabili ai sensi dell'art. 1224 2° c. C.c. una volta liquidati, sempre che il creditore ne abbia fatto domanda espressi e risulti provata la maggior utilità che la somma pagata tempestivamente avrebbe dovuto procurare a quest'ultimo.

1. Ved. Cass. 20 giugno 1972 n. 1960[R=W20G721960], 6 aprile 1982 n. 2102, [R=W6A822102] 15 dicembre 1982 n. 6911[R=W15D826911], 12 aprile 1986, 16 settembre 1986 n. 5624R, 17 ottobre 1986 n. 6097 R. Si rileva nella sentenza l'illegittimità dell'atto con cui la sospensione dei lavori era stata ordinata dal Sindaco che non aveva invece né veste né competenza per disporla, in luogo del Direttore dei lavori. 2. Ved. Cass. 18 aprile 1977 n. 1423[R=W18A771423], 19 marzo 1980 n. 1818[R=W19M801818], 14 gennaio 1985 n. 35 R, 24 febbraio 1986 n. 1118 R, 5 aprile 1986 n. 2368 R, 15 marzo 1989 n. 1289 R, 20 luglio 1989 n. 3389[R=W20L893389]. L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F[R=L224865] Art. 344 - (1° c.) Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. (2° c.) In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termine di contratto. L. 10 agosto 1950 n. 646[R=L64650] Art. 8 - (1° c.) La Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria. (2° c.) E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente. (3° c.) Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato. (4° c.) Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi. (5° c.) Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
C.c. artt. 1224, 2° c., 1664, 2° c., L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344;R L. 10 agosto 1950 n. 646, art. 8[R=L64650,A=8]

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