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Sent. C. Cass. 06/05/2010, n. 10997

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1. Appalti ll.pp. - Sospensione dei lavori - Riserve dell’impresa - Onere di iscrizione tempestiva - Nel verbale di ripresa o (in mancanza di questo) nel registro di contabilità
1. Negli appalti ll.pp. - ai sensi dell’art. 16, R.D. 25 maggio 1895 n. 350 - dopo cessata la sospensione dei lavori deve essere redatto apposito verbale della loro ripresa, per l’esigenza di certezza in ordine al computo dei tempi di esecuzione, con la conseguenza che la mancata redazione di detto verbale come non fa venir meno l’onere, la cui osservanza è stabilita a pena di decadenza, di iscrizione tempestiva delle riserve da parte dell’appaltatore che intenda far valere nei confronti dell’Amministrazione il diritto ai maggiori compensi o alla reintegrazione dei pregiudizi derivanti dalla sospensione, avendo quest’ultimo comunque la possibilità di esplicare dette riserve nel registro di contabilità così non esime lo stesso appaltatore dall’obbligo di continuare i lavori dopo la sospensione, quando non sia contestata la legittimità della sospensione ed il committente abbia disposto la ripresa dei lavori medesimi con idoneo mezzo di comunicazione.

1. Conf. Cass. 17 dicembre 2008 n. 29494 R; 2 ottobre 2001 n. 12203 R Ved. Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16. Ved. anche Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30, c. 1. 1a. (SPS.2) - Sulla sospensione dei lavori in un appalto di opera pubblica e sulla riserva che deve al riguardo essere tempestivamente formulata dall’appaltatore, ved. Cass. 17 dicembre 2008 n. 29494 e 2 ottobre 2001 n. 12203 (Ai sensi dell’art. 16, R.D. 25 maggio 1895 n. 350 - a cui corrisponde l’art. 133 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - della ripresa dei lavori dopo la sospensione deve essere compilato il relativo verbale; ma permane, in caso di mancata redazione di tale verbale, l’onere dell’impresa di iscrizione tempestiva delle riserve, che possono essere esplicate nel registro di contabilità); 10 agosto 2007 n. 17630 R (Nel caso di sospensione forse illegittima, l’appaltatore deve iscrivere riserva nello stesso verbale di sospensione e poi ripeterla nel registro di contabilità, nel verbale di ripresa e poi ancora nel registro di contabilità successivamente firmato. Nel caso invece in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa ovvero sia originariamente legittima e diventi solo successivamente illegittima, l’appaltatore dovrà apporre riserva nel verbale di ripresa lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità successivamente firmato, oppure, in mancanza anche del suddetto registro, dovrà comunicare la riserva alla P.A. con apposito atto scritto); 23 settembre 2003 n. 14110 R e 28 maggio 2003 n. 8540 R (In caso di sospensione dei lavori è tempestiva la riserva dell’impresa iscritta nel verbale di ripresa); 2 ottobre 2001 n. 12203 R (In caso di mancata redazione del verbale di ripresa lavori dopo la disposta sospensione, sussiste egualmente l’onere dell’appaltatore, a pena di decadenza, di tempestiva iscrizione delle riserve, da esplicare nel registro di contabilità); 3 novembre 2000 n. 14361 R (L’onere della prova della tempestiva iscrizione delle riserve nel verbale di sospensione lavori, grava sull’appaltatore); 27 dicembre 1999 n. 14588 R; 24 novembre 1999 n. 13038 R e 22 ottobre 1998 n. 10502 R e 27 maggio 1993 n. 3733 [R=W27MA933733] (La riserva dell’appaltatore per oneri conseguenti a sospensione dei lavori, legittima o illegittima, è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa o, se questo manca, nel registro di contabilità alla ripresa dei lavori); 5 maggio 1998 n. 4502 R e 16 settembre 1986 n. 5624 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione dei lavori deve essere iscritta al più tardi nel verbale di ripresa o, in mancanza di questo, mediante comunicazione scritta alla P.A.); 9 ottobre 1996 n. 8824 R (È legittima la clausola di capitolato - di cui non occorre la specifica approvazione per iscritto - sulla facoltà del committente di ordinare la sospensione dei lavori restando esclusa per l’appaltatore la possibilità di iscrivere riserve per essa); 14 aprile 1993 n. 4444 R (Non è onerosa la clausola contenuta nel verbale di sospensione lavori sulla rinuncia a qualsiasi “eccezione, rivalsa o riserva”); S.U. 8 gennaio 1992 n. 104 R (Rinunzia dell’appaltatore ad indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori; ammissibilità di successive riserve nel caso di non validità di detta rinunzia); 20 settembre 1991 n. 9854 R e 17 dicembre 1987 n. 9396 R e 17 ottobre 1986 n. 6097 R e 5 febbraio 1985 n. 769 R (La riserva dell’appaltatore per sospensione lavori va iscritta, al più tardi, nel verbale di ripresa lavori, a pena di decadenza); 19 dicembre 1985 n. 6492 R (La domanda giudiziale dell’appaltatore per compensi a seguito di sospensione lavori, rende superflua la riserva nel verbale di ripresa). Ved anche “Sospensione dei lavori per variante; Sospensione dei lavori e calcolo del danno per quella illegittima secondo la nuova normativa; Sospensione dei lavori illegittima - Danni all’appaltatore; La sospensione dei lavori in un appalto pubblico.
(Reg. ll.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16) [R=RD25MA95]

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