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Sent.C. Cass. 17/10/1986, n. 6097

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Nel verbale di ripresa lavori (al più tardi) a pena di decadenza.
1. In tema di appalto di opera pubblica, la riserva dell'appaltatore, per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, deve essere al più tardi formulata, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori stessi (salva restando la successiva registrazione ed esplicazione di essa nel registro di contabilità), mentre resta in proposito irrilevante che la sospensione medesima sia ascrivibile a dolo o colpa della Amministrazione appaltante, sempre che si tratti di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera.

1. V. Cass. 1 aprile 1982 n. 2006, [R=W1A822006] 14 maggio 1981 n. 3167.[R=W14MA813167]

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