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Sent. C. Cass. 09/10/1996, n. 8824

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Facoltà del committente di ordinarla senza possibilità di riserve dell'appaltatore - Clausola del capitolato - Specifica approvazione per iscritto - Non occorre.
1. In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'Amministrazione committente (nella specie, un Comune) la facoltà di ordinare "a seconda delle esigenze" la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni generali contemplate dall'art. 1341 Cod. civ., risultando, invece, contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

1. Altra condizione non onerosa ex art. 1341, 2° comma, Cod. civ. ( per la quale quindi non occorre specifica approvazione scritta) è la rinuncia a qualsiasi "eccezione, rivalsa o riserva" espressa nel verbale di sospensione lavori (Cass. 14 aprile 1993 n. 4444, R Salvo situazioni particolari come quelle sopra prospettate, l'appaltatore può in generale esprimere validamente riserva in caso di sospensione di lavori dovuta a fatto o colpa dell'Amministrazione appaltante. Tale riserva deve essere formulata nei modi e tempi stabiliti nel Regolamento oo.pp., R.D. 29 maggio 1895 n. 350 e comunque, al più tardi, nel verbale di ripresa dei lavori (o, in mancanza di questo, con tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione), a pena di decadenza Sulle riserve per sospensione dei lavori ved. per ultime Cass. 27 marzo 1993 n. 3733 R, S.U. 8 gennaio 1992 n. 104 R secondo la quale è valida la rinunzia dell'appaltatore a indennizzo per gli oneri subiti in conseguenza della sospensione dei lavori, 20 settembre 1991 n. 9854 R
Cod. civ. art. 1341

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