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Sent.C. Cass. 19/12/1985, n. 6492

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Domanda giudiziale dell'appaltatore per compensi, antecedenti alla ripresa lavori - Rende superflua la riserva nel verbale di ripresa.
1. In tema d'appalto di opera pubblica, e per il caso in cui la sospensione dei lavori, disposta dall'Amministrazione committente, si protragga illegittimamente oltre i limiti segnati dall'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, il principio secondo il quale l'appaltatore, per far valere il proprio diritto a maggiori compensi od indennizzi, è soggetto all'onere di formulare apposita riserva nel verbale di ripresa dei lavori, non esclude che l'appaltatore medesimo, nel periodo antecedente alla ripresa dei lavori, quando cioè non sussiste la possibilità di riserva, ha la facoltà di tutelare il suddetto diritto mediante domanda giudiziale, e che tale domanda, ove proposta, assume valore ed effetti equipollenti a quelli di detta riserva, rendendo così superflua, alla ripresa dei lavori in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, una formulazione della riserva stessa nell'indicato verbale.

1. Ved. Cass. 13 luglio 1983 n. 4760, [R=W13L834760] 17 marzo 1982 n. 1728.[R=W17M821728]

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