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Sent. C. Cass. 12/06/2008, n. 15693

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione immediata - Necessità
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che, nel corso dell’esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi, è tenuto a iscrivere la riserva «immediatamente», ai sensi dell’art. 54 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 (nella specie, applicabile ratione temporis) e, in particolare, nell’ipotesi di sospensione dei lavori, al momento della loro ripresa, nel relativo verbale. (Nella specie, la S.C., dopo aver precisato che il termine di quindici giorni di cui all’art. 54 del R.D. 1895/350 è previsto soltanto ai fini dell’esplicazione delle ragioni della riserva che dev’essere tempestivamente formulata, ha cassato la sentenza di merito che, ritenendola effettuata in un «ragionevole distacco temporale», aveva giudicato tempestiva la riserva iscritto, dopo quattordici giorni dalla ripresa dei lavori).

1. Ved. Cass. 10 agosto 2007 n. 17630;R 23 settembre 2003 n. 14110; R 2 ottobre 2001 n. 12203;R 22 ottobre 1998 n. 10502.R Ved. Anche Cass. 3 marzo 2006 n. 4702; R 21 luglio 2004 n. 13500;R 27 marzo 1993 n. 3733;R 20 settembre 1991 n. 9854 R Ved. Anche «Le riserve dell’impresa ed i cd. Fatti continuativi» 1a. Ved. Cass. 7 dicembre 2007 n. 25621.R 1c. R.D. 1895/350, art. 54: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove»
[R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54 (1c)][R=RD25MA95]

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