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Sent.C. Cass. 06/05/1999, n. 4531

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Clausola onerosa - Limitativa degli interessi moratori - Approvazione specifica scritta - Non occorre per contratto predisposto da entrambe le parti.
1. Le cosiddette "clausole vessatorie" abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua, il risultato dell'incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, relativa a clausola contrattuale limitativa degli interessi moratori).

1a. (CTRO.1) Sulle clausole onerose nei contratti ved. Cass. 8 agosto 1992 n. 9392R (Il richiamo in contratto delle disposizioni di un determinato documento ad integrazione del rapporto contrattuale assegna a quelle disposizioni il valore di clausole contrattuali, per le quali quindi non occorre specifica approvazione scritta ex art. 1341, 2° c., Cod. civ.); 6 novembre 1987 n. 8213R (L'art. 1341, 2° c. Cod. civ. si applica anche nei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, come quelli d'appalto di opera pubblica); 6 marzo 1986 n. 1456R (La clausola contrattuale che esclude la revisione del prezzo dell'appalto in deroga alla norma dell'art. 1664, 1° c. Cod. civ. non è compresa nella tassativa elencazione delle clausole onerose contenuta nell'art. 1664, 2° c., Cod. civ.; quindi non può qualificarsi vessatoria e non deve perciò essere specificamente approvata per iscritto); 22 gennaio 1986 n. 398R e 29 settembre 1984 n. 4832R (Conf. a Cass. 1987 n. 8213). L'ultima sentenza citata, la 1984/4832, afferma non potere ulteriormente condividere l'indirizzo sino allora costantemente seguito dalla Corte suprema, secondo il quale le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ. non sono applicabili ai contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione essendo l'operato di questa istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di connaturata imparzialità e giustizia. Aggiunge poi che il fine della legge non è quello di tutelare il contraente più debole nei confronti della controparte economicamente più forte ma di richiamare l'attenzione del contraente sulle clausole onerose del contratto che egli si accinge a stipulare; è quindi da seguire - continua la sentenza - quell'indirizzo della dottrina che esclude il riferimento alle clausole "vessatorie" quanto applica l'art. 1341, 2° c., che entra in ogni caso in funzione quando si è in presenza di condizioni generali di contratto che contengono clausole "onerose" del tipo di quelle elencate nello stesso articolo. Codice civile Art. 1341 (Condizioni generali di contratto) - (2° c.) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Dalla redazione