Sent.C. Cass. 05/02/1985, n. 769 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/02/1985, n. 769

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'Impresa - Nel verbale di ripresa di lavori, a pena di decadenza.
1. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto, in relazione ai maggiori esborsi ed al pregiudizio derivante dalla sospensione dei lavori, ancorché illegittimamente disposta dall'appaltante, a formulare tempestiva riserva, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori stessi in quanto segna la cessazione della continuità del fatto produttivo di quel pregiudizio e di quei maggiori esborsi e ne evidenze la rilevanza causale sulle pretese dell'appaltatore medesimo (pur se concretamente quantificabili solo successivamente in esito ad accertamento definitivo), senza che rilevi, una volta verificatasi la decadenza, il tempo più o meno lungo intercorso fra il verbale di ripresa dei lavori e la prima annotazione della riserva nel registro di contabilità.

1. Ved. Cass. 15 dicembre 1982 n. 6911[R=W15D826911], 17 marzo 1982 n. 1726[R=W17M821726], 8 ottobre 1981 n. 5300. [R=W8O815300]

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