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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2009, n. 19
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- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 01/12/2017, n. 39
- L.R. 21/07/2017, n. 29
- L.R. 15/07/2016, n. 12
- L.R. 16/10/2015, n. 25
- L.R. 16/10/2015, n. 24
- L.R. 25/09/2015, n. 21
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 11/08/2010, n. 13
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell’attività edilizia, in conformità alla Costituzione e all’ordinamento comunitario, al fine di promuovere: a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere |
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Art. 2 - (Regolamento di attuazione)1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante uti |
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Art. 3 - (Definizioni generali)1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono: a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi; b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato; c) elementi costitutivi dell’edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani; d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile; N128 e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie; f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio |
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Art. 4 - (Definizioni degli interventi edilizi)1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie: a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l’installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale; 6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all’esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale; b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti; tali interventi possono essere attuati contestualmente a inter |
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Art. 5 - (Definizione delle destinazioni d’uso degli immobili)1. Ai fini dell’applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d’uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie: a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo; b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all’uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive); N1 d) ricettivo-complementare: superfici de |
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Art. 6 - (Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa)1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi di legge, è sempre ammissibile, nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, la realizzazione: |
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Art. 7 - (Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio, approvato secondo le modalità previste nei rispettivi statuti comunali, anche adeguando il regolamento edilizio vigente e, se necessario, lo strumento urbanistico. 2. Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare: a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale, qualora istituita dal Comune; |
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Art. 8 - (Sportello Unico per l’Edilizia “SUE”)1. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun Comune, in forma singola o associata, attiva lo Sportello Unico per l’Edilizia, di seguito SUE, con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio. 2. Una volta attivato, il SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione ai procedimenti di cui alla presente legge ed esercita le funzioni di vigilanza connesse all’attività edilizia. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE. 3. Al fine di agevolare i Comuni nella fase di attivazione del SUE e garantire uniformità nel trattamento telematico delle pratiche edilizie, la Regione istituisce il Portale regionale denominato “SUE in rete”, di seguito Portale, e lo mette gratuitamente a disposizione dei Comuni. 4. Entro due anni dall’attivazione del Portale, il Comune sottoscrive un atto d’intesa con la Regi |
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Art. 9 - (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l’attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell’attività edilizia, dell’uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni in via telematica. 2. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio la Regione stipula intese con le Amministrazioni pubbliche per gestire la raccolta e l’elaborazione dei dati. 3. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo le modalità ind |
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Capo II - Attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni |
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Art. 10 - (Opere pubbliche statali e regionali)1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche: a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici; b) dell’Amministrazione regionale, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari. N203 2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l’accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14, è eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d’intesa con l’Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso. L'assenso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio. N204 3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l’accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso. 4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva e interorganica, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l’opera da realizzare. N204 5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseg |
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Art. 10-bis - (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici)1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici. |
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Art. 11 - (Opere pubbliche comunali)1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza “dei Comuni, in forma singola o associata, la deliberazione dell’organo competente di approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge. N208 |
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Art. 12 - (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalla presente legge e dal relativo |
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Capo III - Regime edificatorio |
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Art. 13 - (Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia)1. L’attività edilizia, nell’ambito dell’applicazione del regime edificatorio di cui al presente capo, è valutata considerando separatamente le sue due componenti: |
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Art. 14 - (Determinazione della destinazione d’uso degli immobili)1. Le destinazioni d’uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato ai sensi di legge o dalla “segnalazione certificata di inizio attività” |
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Art. 15 - (Modifica di destinazione d’uso degli immobili)1. Si ha modifica di destinazione d’uso, con o senza opere edili, quando si modifica l’uso in atto di un’unità immobiliare, passando da una categoria all’altra tra quelle elencate dall’articolo 5, per più del 25 per cento della superficie utile dell’unità stessa. 2. Si ha parimenti modifica di destinazione d’uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati attraverso più interventi successivi N69 o nei casi di modifica senza opere edilizie. 3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli 30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la modifica di dest |
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Art. 16 - (Attività edilizia libera)1. Nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente; b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario; c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio; d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi; e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi; f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate; g-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino; N211 h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare; i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli |
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Art. 16-bis - (Attività edilizia libera asseverata)1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo: a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore; N212 b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale; c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della su |
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Art. 17 - (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia: a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1; b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'ed |
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Art. 18 - (Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)1. In alternativa al permesso di costruir |
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Art. 19 - (Interventi subordinati a permesso di costruire)1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell’articolo 4 sono subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente articolo: a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, anche asseverata; N174 b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in att |
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Art. 20 - (Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali)1. Il Comune può autorizzare a titolo precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed |
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Capo IV - Permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività o di agibilità |
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Art. 21 - (Norme comuni al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività)1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la “segnalazione certificata”N65 di inizio attività sono presentate dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere. 1-bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all’acquisizione d’ufficio di cui al presente comma. |
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Art. 22 - (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti |
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Art. 23 - (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro o di ricezione telematica del titolo. N213 2. Il termine per l’ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i cinque anni dalla data di ritiro o di ricezione telematica del titolo. Il termine è prorogato previa presentazione di ista |
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Art. 24 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici “vigenti e adottati, nel caso operi la misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 3”N65, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all’efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti. |
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Art. 25 - (Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire) |
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Art. 26 - (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall’articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall’articolo 17 accompagnata: a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici “vigenti”N77 e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge; b) dall’attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell’articolo 29; c) dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10; d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli at |
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Art. 27 (Segnalazione certificata di agibilità)1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data: a) della dichiarazione di fine lavori; b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori; c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria. 2. Entro sessant |
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Art. 27-bis - (Efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità)1. Decorso il termine di diciotto mesi dall’adozione del certificato di agibilità o abitabilità, comunque denominato, dell’edificio o dell� |
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Art. 28 - (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità) |
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Art. 29 - (Contributo di costruzione)1. Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi dell'articolo 15, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.N73 2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto de |
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Art. 29-bis - (Opere di urbanizzazione)1. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l’opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all’util |
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Art. 30 - (Esonero e riduzione dal contributo di costruzione)1. Il contributo previsto dall’articolo 29 non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore; b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all’articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente; N79 b-bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune; |
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Art. 31 - (Esonero per interventi edilizi a uso residenziale)1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i-bis), il soggetto che, ai sensi dell'articolo 21, ha titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia convenzionata. |
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Art. 32 - (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L’incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di c |
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Capo V - Disposizioni speciali |
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Art. 33 - (Area di pertinenza urbanistica)1. L’area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria “o del rapporto di copertura” N7. |
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Art. 34 - (Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva)1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal Comune, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche “e le misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali 42/1996 e 9/2005 in materia, rispettivamente, di aree protette e prati stabili”N61 riguardanti l’area interessata. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti |
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Art. 35 - (Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale e fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, gli interventi, anche di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione, di rilevanza urbanistica ed edilizia, in qualsiasi zona omogenea, su edifici pubblici o di interesse pubblico o di pregio storico, monumentale o architettonico, da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive. |
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Art. 35-bis - (Progetti di riassetto ambientale)1. |
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Art. 36 - (Interventi in zona agricola)1. L’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d’uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, purché: a) l’unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell’imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell’edificio ampliato o ristrutturato; b) il soggetto avente titolo ai sensi dell’articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell’immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |
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Art. 37 - (Misure per la promozione del rendimento energetico, dell’isolamento acustico e del miglioramento statico nell’edilizia) |
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Art. 38 - (Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia) |
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Art. 39 - (Interventi di recupero dei sottotetti esistenti)1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma “salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali” N113, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 ag |
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Art. 39-bis - (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 4, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie esistenti, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da comp |
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Art. 39-ter - (Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)1. Al fine di favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti di cui all’articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all’articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4, anch |
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Art. 39-quater - (Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39-bis e 39-ter)1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39-bis e 39-ter non possono trovare applicazione: a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione; b) i |
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Art. 39-quinquies - (Misure di promozione per strutture ricettive)1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell’altezza massima, della superficie utile |
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Art. 40 - (Variazioni essenziali)1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente: a) mutamento della destinazione d’uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard; b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato; |
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Art. 40-bis - Norme in materia di progettazione |
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Art. 40-ter - Stato legittimo degli immobili1. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stess |
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Capo VI - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 41 - (Misura di tolleranza)1. L’esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, "alle distanze o distacchi,"N31 alla volumetria e all’altezza non costituiscono variante al permesso di costruire, né |
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Art. 42 - (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può avvalersi, qualora previsto dallo statuto o dal regolamento edilizio comunale, dello Sportello Unico per l’edilizia di cui all’articolo 8. 3. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio, l’esecuzione in corso o l’avvenuto completamento di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1 |
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Art. 43 - (Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10-bis e 11)1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, il Presidente della Regione, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente su segnalazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 1, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la sanzione ai sensi dell� |
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Art. 45 - (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero quelli comportanti l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 40, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3. "In alternativa all’ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all’articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti: a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla |
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Art. 46 - (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire) |
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Art. 47 - (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine, non |
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Art. 48 - (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 10, di interventi in assenza di permesso di costruire o “di segnalazione certificata”N65 di inizio attivit |
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Art. 49 - (Permesso di costruire in sanatoria)1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso o con variazioni essenziali, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 18, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all’accertamento dell’inottemperanza, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria. |
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Art. 50 - (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e sanatoria)1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 17, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2. N20 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche v |
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Art. 51 - (Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia)1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull’attività edilizia, ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui “agli articoli 16 e 16 bis”N65, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Com |
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Art. 52 - (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l’Amministrazione comunale territorialmente competente applica all’interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2. |
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Art. 53 - (Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)1. In caso di inerzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi N85 oltre i termini fissati dall’articolo 42, l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 9 segnala al Comune, per via telematica, la mancata conclusione del procedimento. 2. La segnalazi |
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Art. 53-bis - (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell’edificato)1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in |
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Art. 53-ter - (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell’efficientamento energetico e dell’uso di fonti rinnovabili)1. Al fine della promozione dell’efficientamento energetico e dell’uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all’articolo 1, comma 2. |
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Art. 53-quater - (Recupero del patrimonio edilizio esistente situato in zone territoriali omogenee A e B0)1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, regolarmente edificato all'ep |
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Art. 54 - (Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)1. Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall’articolo 29 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al |
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Art. 55 - (Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità) |
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Art. 56 - (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all’articolo 2 qualora gli interventi risultino in contrasto con gli stru |
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Art. 56-bis - (Sostituzione per demolizione d’ufficio delle opere abusive) |
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Capo VII - Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente |
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Art. 57 - (Norme comuni)1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.N5 2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, |
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Art. 58 - (Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga)1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia “, ampliamento o manutenzione straordinaria” N7 di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l’ampliamento “anche in corpo distaccato” N25, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume u |
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Art. 59 - (Interventi di ampliamento di edifici produttivi)1. Nelle zone omogenee D “e H” N7, come individuate dagli str |
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Art. 60 - (Misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca: a) i crediti edifi |
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Capo VIII - Norme transitorie e finali |
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Art. 61 - (Disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore)1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell’articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 5, trovano applicazione all’atto dell’approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all’atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 29, successiva all’entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all’articolo 29, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell’articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d’uso degli immobili di cui all’articolo 5, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorso il termine di cui all’articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all’entrata in vigore della legge medesima. N195 2-bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all’articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007, e deve indicare l’incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all’articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio. N28 2-ter. In deroga all'obbligo previsto dall'articolo 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategi |
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Art. 63 - (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie)1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie stabiliti nel capo VI sono aggiornati, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT, c |
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Art. 64-bis - (Rinvio dinamico) |
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Art. 65 - (Rinvio alle leggi regionali)1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 5/2007, parte II |
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Art. 67 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 4, in materia di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1189 - capitolo 156 e 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009. |
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Art. 68 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione del capo VII che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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28/11/2024
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