Lettera modificata dall’art. 5, comma 1, della L.R. 11/08/2010, n. 13; dall’art. 136, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, dall’art. 6, comma 2, della L.R. 29/04/2019, n. 6.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 29/04/2019, n. 6, la presente modifica, non trova applicazione per le strutture di cui all’articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.

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