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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/01/2012, n. 018/Pres.
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- D. Dir. R. 18/03/2015, n. 949 PMT
- D. Pres. R. 13/05/2015, n. 097/Pres.
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 2, della legge regionale 11 |
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Art. 2 - Criteri di calcolo dei parametri edilizi1. I parametri edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge sono misurati in “m” N18, in metri quadrati (m²) se relativi a superfici o in metri cubi (m³) se relativi a volumi, osservando i seguenti criteri generali e le indicazioni grafiche di cui all’Allegato A: a) il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio, escluse: 1) le rampe di scale aperte; 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito “dall’art. 10 bis del presente regolamento” N2, poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli; 3) le tampona |
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Art. 3 - Documenti e atti di assenso o certificazione necessari all’esecuzione degli interventi ediliziN7 “1. Le istanze e la documentazione necessaria all’esecuzione degli interventi edilizi sono presentate dai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 21 della legge o dai professi |
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Art. 4 - Criteri per il rilascio del certificato di agibilità e individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono influire sui requisiti di agibilità1. Le istanze e la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, secondo il modello “adottato con apposito decreto del Direttore centrale competente in materia edilizia” N2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la richiesta presentata ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della legge, deve essere corredata, a seconda della tipologia di intervento, della seguente documentazione: a) dichiarazione del direttore dei lavori ove previsto, o negli altri casi da un tecnico abilitato alla progettazione che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, o nei casi di assenza di opere edilizie, che attesti la conformità dell’immobile alla normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della costruzione e al relativo atto abilitativo; b) dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni previste dalle norme in materia di sicurezza statica, sismica, prevenzione |
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Capo II - Disposizioni in materia di oneri e convenzioni edilizie |
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Art. 5 - Elenco delle opere di urbanizzazione1. Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione si suddividono in urbanizzazione primaria e secondaria. 2. Le opere di urbanizzazione primaria sono: a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; b) spazi di sosta e parcheggi, e |
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Art. 6 - Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione1. Per la determinazione del contributo complessivo, costituito dal contributo sulle opere di urbanizzazione e da quello sul costo di costruzione, previsto dall’articolo 29 della legge o per la determinazione del conguaglio degli oneri nei casi previsti dall’articolo 15 della legge, si fa riferimento ai valori, coefficienti, percentuali e criteri assunti in sede comunale sulla base delle tabelle parametriche di cui all’Allegato C, Tabelle n. 1 e 2, secondo le modalità generali di calcolo stabilite nel presente articolo, con l’eventuale applicazione con delibera del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 29, comma 5 della legge, dei coefficienti correttivi distinti per zone omogenee “, sottozone o singole aree ad esse equiparate, nonché per” N2 tipi di intervento di cui all’Allegato C, Tabella n.3. 2. L’incidenza delle opere di urbanizzazione, riferite all’indice di fabbricabilit&agr |
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Art. 7 - Superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione |
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Capo III - Disposizioni in materia di vigilanza e criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie |
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Art. 8 - Attività dell’Osservatorio regionale e procedure relative alle segnalazioni telematiche1. L’Osservatorio regionale previsto dall’articolo 9 della legge è il canale telematico attraverso il quale transitano le comunicazioni dirette dall’Amministrazione regionale ai Comuni e da quest’ultimi all’Amministrazione stessa, previste dalle leggi in materia di abusivismo urbanistico-edilizio e gli eventuali ulteriori dati e informazioni territoriali stabiliti con decreto del Presidente della Regione. 2. I Comuni forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolg |
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Art. 9 - Criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali1. Le sanzioni pecuniarie previste dalle legge sono calcolate secondo i criteri di calcolo individuati nel presente articolo con riferimento alle specifiche tipologie di abuso e alla superficie utile e accessoria realizzata in conseguenza dell’abuso. Ove la difformità sia esclusivamente di carattere volumetrico, al solo fine di rapportare tali modifiche al parametro superficiale necessario alla determinazione di cui al presente articolo, la superficie è calcolata attraverso la divisione del volume realizzato per l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità. Nel caso in cui gli importi determinati ai sensi del presente articolo risultino inferiori a quelli minimi previsti dalla legge, trovano applicazione gli importi minimi di legge. N10 “1 bis. La sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 45, comma 2 della legge in alternativa all’ordine di rimozione o demolizione si calcola moltiplicando la superficie ottenuta in conseguenza dell’abuso con l’importo derivante dalla somma dei seguenti fattori: a) oneri di urbanizzazione stabiliti per la destinazione d’uso con applicazione del coefficiente correttivo massimo previsto nella Tabella n. 3 dell’Allegato C; |
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Capo IV - Disposizioni speciali e finali |
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Art. 10 - Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità1. Sono soggetti a comunicazione di conformità ai sensi dell’articolo 10, comma 9 della legge gli interventi da eseguirsi dalle Amministrazioni statali, da Enti istituzionalmente competenti, dalle Amministrazioni regionale e provinciale e dagli Enti regionali e provinciali istituzionalmente competenti, nonché dai loro formali concessionari, che appartengono alle seguenti categorie: a) costruzione di nuovi manufatti edilizi, anche prefabbricati, fuori terra o interrati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1 della legge o ampliamento di esistenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, che non superino i 5.000 “m³” N20 di volume utile complessivo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge “,ivi compresa la sola demolizione dell’esistente,” N3 e tutti quelli di rilevanza edilizia come definiti dal comma 2, del medesimo articolo 4; |
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“Art. 10 bis - (Interventi realizzabili in SCIA)N14 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge, in via esemplificativa si individuano le tipologie di intervento edilizio che possono essere assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività: a) gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché gli interventi di recupero eseguibili ai sensi dell’articolo 39, comma 1 della legge; c) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture an |
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Art. 11 - Disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri1. Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle medesime unitamente alla documentazione prevista |
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Art. 12 - Procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla difesa militare1. Ai sensi dell’articolo 352 del Dlgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) la localizzazione e la costruzione delle opere destinate alla difesa militare ai sensi della legge dello Stato |
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Art. 13 - Norme transitorie1. Tenuto conto dell’attuale delicata situazione del comparto edilizio in Regione, N15 i valori contenuti nella tabella 1 allegato C al presente provv |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino |
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Allegato “A” di cui all’articolo 2 del regolamento di attuazione N16Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato “C” del regolamento di attuazione N17 |
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