La legge modifica la lettera e) comma 2 dell’articolo 57 della L.R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia) prevedendo che per poter eseguire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio in regime di deroga, cosiddetto Piano casa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, la segnalazione certificata di inizio attività, devono essere presentate entro la data della sua entrata in vigore.
In tal modo si evita che particolari incombenze istruttorie possano ostacolare la fruizione delle misure straordinarie previste dal Codice regionale dell’edilizia e, al contempo, si limita l’effetto della modifica alle sole istanze già presentate ed in iter al momento della sua entrata in vigore, evitando la riapertura dei termini del Piano casa, già stabiliti al 18/12/2017.