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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/07/2009, n. 40
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 30/12/2014, n. 90
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 31/05/2013, n. 27
- L.R. 14/03/2013, n. 9
- L.R. 27/12/2011, n. 66
- L.R. 21/03/2011, n. 10
- L.R. 14/12/2009, n. 75
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PreamboloVisto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l’articolo 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l’articolo 38; Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti); Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese); Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi); Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”). Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola); Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a). Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009; considerato quanto segue: Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali): 1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; 2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 20 |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Obiettivi e strumenti d’intervento1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguen |
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Art. 1-bis - Sessione per la semplificazione |
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Art. 2 - Programmazione delle strategie di semplificazione1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) "di cui all'articolo 7 della legge reg |
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Art. 2.1 - Riordino di organi collegiali |
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Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione1. “Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale” N18: a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale; b) ag |
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Art. 4 - Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), |
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Art. 4-bis - Azioni per la promozione della TS-CNS |
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Art. 4-ter - Interoperabilità dei sistemi informativi1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 2 |
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TITOLO II - INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE |
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Capo I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo |
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Sezione I - Accesso a dati e documenti amministrativi |
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Art. 5 - Diritto di accesso |
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Art. 6 - Documenti accessibili |
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Art. 7 - Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso |
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Art. 8 - Istanza |
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Art. 9 - Procedura |
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Art. 10 - Provvedimenti organizzatori |
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Sezione II - Responsabile del procedimento |
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Art. 11 - Responsabile del procedimento1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale |
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Art. 11-bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte: a) dal |
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Art. 11-quater - Procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi1. In caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclu |
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Sezione III - Riduzione dei tempi burocratici |
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Art. 12 - Certezza dei termini di conclusione del procedimento1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. N17 2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della pres |
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Art. 13 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più |
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Art. 13-bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione |
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Art. 14-bis - Pareri e valutazioni tecniche1. Ai procedimenti amminist |
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Art. 14-ter - Banca dati dei pareri regionali |
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Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti: a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato |
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Art. 17 - Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove l |
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Sezione IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo |
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Sezione V - Omissis |
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CAPO I bis - Carta dei servizi e delle funzioni |
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Art. 20-bis - Carta dei servizi e delle funzioni1. La Regione promuove la definizione di adeguati |
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Capo II - Disciplina della conferenza di servizi |
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Art. 21 - Disciplina della conferenza di servizi |
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Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi |
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Art. 23 - Convocazione |
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Art. 24 - Svolgimento dei lavori |
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Art. 24-bis - Acquisizione della VIA |
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Art. 25 - Partecipazione alla conferenza |
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Art. 25-bis - Rappresentante unico regionale |
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Art. 26 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza. |
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Art. 26-bis - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell’atto stesso. 2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della dire zione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell’interesse |
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Art. 26-ter - Formazione della posizione unica regionale1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai resp |
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Art. 27 - Dissenso e assenso condizionato |
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Art. 29 - Effetti del dissenso |
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Art. 30 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica |
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Art. 31 - Efficacia di disposizioni statali |
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Art. 32 - Modifiche alla l.r. 76/1996 |
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Art. 33 - Abrogazioni |
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Art. 34 - Norma transitoria |
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Capo II bis. - Disciplina degli accordi di programma |
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Art. 34-ter - Iniziativa1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, inte |
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Art. 34-quater - Conferenza di servizi1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma |
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Art. 34-quinquies - Contenuto dell’accordo1. Il testo dell’accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria delibera |
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Art. 34-sexies - Firma approvazione e pubblicazione |
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Art. 34-octies - Vigilanza1. I soggetti che hanno sottoscritto l’accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo. 2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l’accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all’articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e). 3. Il |
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CAPO II-ter - Intese con amministrazioni pubbliche locali |
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Art. 34-decies - Intese con amministrazioni pubbliche locali1. Qualora il Presidente della Giunta regionale |
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Capo III - Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) |
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Art. 35 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende: |
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Art. 36 - Punto unico di accesso1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge 3 |
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Art. 37 - Svolgimento del procedimento in via telematica1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP. |
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Art. 38 - Assistenza agli utenti dei SUAP1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi |
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Art. 39 - Sistema toscano dei servizi per le imprese1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei s |
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Art. 40 - Rete regionale dei SUAP1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli at |
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Art. 41 - Sito istituzionale regionale per le imprese1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene: |
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Art. 42 - Banca dati regionale SUAP1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP. 2. La banca dati regionale SUAP contiene, in rela |
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Art. 43 - Siti istituzionali dei SUAP1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’a |
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Art. 44 - Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di |
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Art. 45 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi1. "In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)" |
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Capo IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche |
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Art. 47 - Subingresso e variazioni societarie1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, d |
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Art. 48 - Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) |
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Capo IV bis - Controlli sulle imprese |
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Art. 48-bis - Agenda regionale dei controlli sulle imprese1. In conformità all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di: |
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TITOLO III - FATTURAZIONE ELETTRONICA, DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ABOLIZIONE DI CERTIFICATI |
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Capo I - Fatturazione elettronica |
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Art. 49 - Fatturazione elettronica1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che sempl |
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Capo I bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva |
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Art. 49-bis - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva1. La Region |
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Capo II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria |
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Art. 50 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza “dei soggetti di cui all’articolo 3, comm |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) |
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Art. 51 - Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 |
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Art. 52 - Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 |
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Art. 53 - Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 |
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Art. 54 - Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 |
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Art. 55 - Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 |
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Art. 56 - Inserimento dell’articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 |
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Art. 57 - Inserimento dell’articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 58 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 |
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Art. 59 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 |
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Art. 60 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005 |
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Art. 61 - Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2005 |
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Art. 62 - Modifiche all’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 |
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Capo V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) |
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Art. 63 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005 |
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Art. 64 - Art. 69 omissis
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TITOLO V - SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE |
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Capo I - Semplificazione del sistema normativo regionale |
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Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - Disposizioni finali |
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Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale |
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Art. 72 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministra |
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Art. 73 - Omissis
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Allegato A
AGRICOLTURA omissis 13. Legge regionale 19 luglio 1983, n. 56 (Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturale o avversità atmosferiche di carattere eccezionale) omissis 20. Legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 (Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” nonché alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76 “Disciplina delle attività agrituristiche”) 21. Legge regionale 2 luglio 1997, n. 48 (Modifiche alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76. “Disciplina delle attività agrituristiche”) omissis 23. Legge regionale 27 novembre 1997, n. 88 (Modifica alla L.R. 4 aprile 1997, n. 25 “Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 - Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” nonché alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76 “Disciplina delle attività agrituristiche”) omissis.
omissis COMMERCIO 47. Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione”)
omissis
ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI omissis 88. Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Modifica alla legge regionale 19 marzo 1996, n. 22. Disciplina della attività contrattuale regionale) omissis 91. Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003) |
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Allegato Bomissis
COMMERCIO 9. Regolamento 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”) |
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