Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 70 così recitava: “Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - 1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell’allegato A, nonché le disposizione regolamentari elencate nell’allegato B alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.”

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