N81 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 05/06/2017, n. 26.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Documenti accessibili

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell’ambito di procedimenti di cui sia titolare;

b) formati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti.

3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.”

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