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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 05/06/2017, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 12/12/2017, n. 70
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PreamboloIL CONSIGLIO REGIONALE Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica); Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); Vi |
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CAPO I - Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) |
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Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 40/20091. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 3 - Diritto di accesso. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 |
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Art. 4 - Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 40/20091. L’articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: |
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CAPO II - Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza |
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Art. 7 - Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett |
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Art. 8 - Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall’elezione o dalla nomina, son |
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Art. 9 - Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichi |
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Art. 10 - Pubblicità dei dati dei consiglieri1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere: a) la dichiarazione sugli investimenti; N3 |
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Art. 11 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet: a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore; N3 b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute |
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Art. 12 - Aggiornamenti1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, |
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Art. 13 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giun |
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Art. 14 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia ", che ricevono un'indennità continuativa di carica o di funzione,"N6 rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2: a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia); b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale); c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi |
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Art. 15 - Diffida e sanzioni amministrative1. In caso di mancata presentazione delle “dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti” N2 da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida. |
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Art. 16 - Omissis |
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CAPO III - OmissisLa presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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