N84 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 05/06/2017, n. 26.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Procedura

1. L’istanza di accesso è accolta mediante:

a) esibizione del documento;

b) estrazione di copie;

c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. In caso di diniego, limitazione o differimento l’amministrazione risponde all’istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.

3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l’atto di cui all’articolo 10, comma 2.

3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell’esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all’accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all’istanza di accesso.

4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi.

5. L’invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale.

6. L’estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all’articolo 10.”

Dalla redazione