Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 55 così recitava: “Art. 55 - Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 - 1. Dopo l’articolo 105 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 quinquies - Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell’accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 105 ter.

2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 105 quater, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, comma 2.”.”

Dalla redazione