Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 71 così recitava: “Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale - 1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.”

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