N77 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 30/05/2017, n. 25.

L’articolo 24 così recitava:

“Art. 24 - Svolgimento dei lavori

1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.

2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza.”

Dalla redazione