N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 60 così recitava: “Art. 60 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005 - 1. I commi 12 e 13 dell’articolo 83 della l.r. 1/2005 sono sostituiti dai seguenti

“12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 2 bis e dal presente comma, alle varianti ai per­messi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell’attività non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 52, comma 2 o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con quelli adottati né con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edi­ficabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;

c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codi­ce dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.

13. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 12 sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.”.”

Dalla redazione