Articolo abrogato dalla L.R. del 14/03/2013 n. 9. L’articolo 29 così recitava: “Art. 29 - Effetti del dissenso - 1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall’amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.”

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