Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 54 così recitava: “Art. 54 - Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 - 1. Dopo l’articolo 105 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 quater - Conservazione delle cose sequestrate

1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un’etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

a) la data e il luogo del sequestro;

b) l’incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;

c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinquies;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l’etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel pro­cesso verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.”.”

Dalla redazione